Statuto


STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE GIANO"





TITOLO I 
PROFILI GENERALI 
(Denominazione - Sede - Scopo dell’Associazione - Durata - Simbolo dell’Associazione)




Articolo 1 - Denominazione


1.1 E' costituita un'associazione denominata "Associazione Culturale Giano". 

 

Articolo 2 - Sede 


2.1 L’Associazione ha sede in Genova (GE), Largo San Giuseppe n. 3/36. 
2.2 E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede associativa in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, rappresentanze, altri punti operativi associativi, nell'ambito del territorio dello Stato Italiano. 



Articolo 3 - Scopo dell’Associazione 


3.1 L’Associazione si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza delle bellezze della città di Genova, con particolare riguardo al suo centro storico, e dei territori ad essa legati. 
3.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione promuoverà incontri, visite e passeggiate a Genova e nei luoghi, in Italia e non, legati alla storia della Superba. 
3.3 L’Associazione, in conformità al conseguimento dei propri fini statutari, potrà compiere ogni operazione economica, finanziaria e/o patrimoniale ritenuta opportuna.  



Articolo 4 - Durata 

 4.1 L’Associazione ha durata temporale illimitata. 
 

Articolo 5 - Simbolo dell’Associazione 


5.1 Simbolo dell’Associazione è Giano Bifronte rappresentato da due teste, una barbuta e una non, che guardano in direzioni opposte e sormontate da una corona.




TITOLO II 
SOCI
 (Requisiti  e categorie  - Ammissione - Diritti e doveri - Perdita della qualità di Socio)    


Articolo 6 - Requisiti e categorie 

6.1 Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che enti di ogni tipo che siano interessati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e prestino piena adesione allo Statuto dell’Associazione.  
6.2 L'Associazione è costituita dai Soci i quali sono distinti nelle seguenti categorie: 
a) Soci Onorari: i sei Soci fondatori dell'Associazione e le persone fisiche o enti che siano nominati tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri scelti tra coloro che abbiano effettuato significative elargizioni liberali in favore dell’Associazione o abbiano contribuito con particolari meriti alla vita e/o all’attività dell'Associazione stessa.
I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale. 
b) Soci Sostenitori: persone fisiche o enti che aderiscano all'Associazione e che versino alla medesima una quota sociale annuale pari o superiore ad Euro 100,00 (cento/00) annui. 
c) Soci Ordinari: persone fisiche o enti che aderiscano all'Associazione e che versino alla medesima una quota sociale pari o superiore ad Euro 15,00 (quindici/00) annui. Per coppie di coniugi la quota suddetta è ridotta ad Euro 10,00 (dieci/00) annui cadauno.  
d) Soci Giovani: persone fisiche di età inferiore ai venticinque anni che versino all'Associazione una quota sociale pari ad Euro 10,00 (dieci/00) annui. 
6.3 Ciascuna categoria di Soci avrà accesso ai vantaggi ed ai benefici che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo mediante apposita delibera. 
6.4 Le suddette quote sociali dovranno essere pagate ogni anno entro il 31 gennaio e potranno essere variate dall’Assemblea dei Soci la quale, con delibera assunta ai sensi dell’articolo 14, e su proposta del Consiglio Direttivo, può sopprimere e istituire nuove categorie di Soci e variare in aumento o in diminuzione le quote sociali annuali dovute in relazione a ciascuna categoria esistente. 
6.5 L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il libero diritto di recesso.




Articolo 7  - Ammissione 

7.1 L'ammissione dei Soci avviene in seguito a domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità e di impegnarsi all'osservanza dello Statuto sociale, delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi e dei regolamenti dell'Associazione.   
7.2 L'ammissione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di voto nell'assemblea.  



Articolo 8 - Diritti e doveri



8.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. 
8.2 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di usufruire dei servizi attivati dall'Associazione conformemente a quanto previsto dal precedente art. 6.3 e ricevere le informazioni relative all'attività associativa, avanzare idee, iniziative e/o partecipare con la propria opera e i propri mezzi. 




Articolo 9 – Perdita della qualità di Socio



9.1 La qualità di Socio si perde: 
- per recesso volontario comunicato formalmente al Consiglio Direttivo; 
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto o di comportamento manifestamente contrario ai fini statutari e/o contrastante con l'etica dell'Associazione; 
- per sopravvenuto decesso. 
9.2 Il Socio uscente non ha diritto alla restituzione della quota né al rimborso dei contributi supplementari né alla remissione di quelli dovuti per l'esercizio in corso. 
 



TITOLO III 
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE - ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO




Articolo 10 – Patrimonio dell’Associazione 

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: 
- proventi derivanti dalle quote sociali e dagli eventuali altri contributi associativi;  
- erogazioni liberali da parte di terzi che intendono sostenerne l'attività; 
- ogni altra risorsa finanziaria raccolta mediante l’attività sociale. 
10.2 L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali proventi dovranno essere interamente versati nel patrimonio sociale, fatti salvi gli adempimenti di legge e le necessità gestionali ed amministrative.  



Articolo 11 – Esercizio economico e finanziario

11.1 L'esercizio economico finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto sia un rendiconto preventivo sia un rendiconto consuntivo, accompagnati dalla relazione consuntivo - programmatica sulla gestione. I rendiconti devono rappresentare con chiarezza e fedeltà la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. 
11.2 I rendiconti - accompagnati sia dalla relazione sulla gestione elaborata dal Consiglio Direttivo sia dalla relazione di controllo del Revisore dei Conti - devono essere depositati presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'adunanza assembleare. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.




TITOLO IV 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
(Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo  - Presidente e Vice Presidente - Presidente Onorario - Segretario - Tesoriere - Revisore dei Conti)




Articolo 12 - Organi dell’Associazione


12.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Presidente Onorario; 
- il Vice Presidente; 
- il Segretario; 
- il Tesoriere; 
- il Revisore dei Conti. 



Articolo 13 – Assemblea dei Soci 

13.1 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.   
13.2 L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario relativo al precedente anno sociale e per la presentazione ed approvazione del rendiconto preventivo relativo all'anno sociale in corso entro il 31 marzo di ogni anno. 
L'Assemblea ordinaria, inoltre: 
- delibera gli indirizzi generali e strategici dell'Associazione; 
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- delibera, tra i progetti ad essa presentati dal Consiglio Direttivo, a quali lo stesso destinerà nella misura ritenuta opportuna gli eventuali avanzi della gestione, nonché i fondi, riserve o capitale raccolti durante ogni esercizio economico finanziario, in conformità alle disposizioni di legge ed al presente Statuto;
- delibera su ogni eventuale altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. 
L'Assemblea straordinaria delibera:  
- sulle modifiche dello Statuto; 
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e provvede alla nomina del liquidatore sociale determinandone i poteri. 
13.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. 
13.4 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con almeno sette giorni di anticipo mediante apposito avviso esposto nella sede sociale e nelle sedi operative associative ovvero a mezzo di invio di lettera ordinaria, fax, posta elettronica e/o altro mezzo idoneo al domicilio dei Soci. 
13.5 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: 
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci; 
- in seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.  
13.6 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci; 
- in seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20. 
13.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza ovvero di impedimento, dal Vice Presidente e in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.   
13.8 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio che non sia Consigliere, Revisore dei Conti ovvero dipendente dell'Associazione.  
13.9 E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.  
13.10 I verbali dell’Assemblea sono redatti in forma scritta, registrata o con qualsiasi mezzo audiovisivo che ne permetta la visione integrale e la successiva trascrizione a cura dal segretario designato dall'Assemblea tra i presenti.  
13.11 L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20 e le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.   
13.12 L'espressione di astensione si computa come voto negativo. 
13.13 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto.  
13.14 Le votazioni avvengono per alzata di mano; tuttavia, previa approvazione dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la deliberazione può essere anche assunta a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea deve, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti. 



Articolo  14 - Consiglio Direttivo 

14.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a nove membri scelti fra i Soci e dal Presidente Onorario. 
14.2 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, tranne il Presidente Onorario, sono eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero. 
14.3 Il Consiglio Direttivo, presieduto momentaneamente dal Consigliere più anziano (per età), elegge, al proprio interno, a scrutinio palese, dapprima il Presidente che assume immediatamente la carica, quindi procede, di seguito, all'elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  
14.4 Due tra le funzioni di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere potranno essere cumulate fra di loro in capo ad un solo Consigliere.  
14.5 I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.   
14.6 Tutte le suddette cariche sono gratuite. 
14.7 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica procederanno alla sua sostituzione per cooptazione; quest'ultimo, durerà in carica fino alla successiva assemblea utile la quale avrà il compito di ratificare detta nomina ovvero di provvedere ad altra nomina; il Consigliere così ratificato o nominato durerà poi in carica per il restante periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. 
14.8 Qualora la maggioranza dei Consiglieri venga meno, il Consiglio Direttivo decade ed occorre procedere alla sua integrale rielezione. 
14.9 Il Consiglio Direttivo è organo deliberante ed esecutivo dell'Associazione. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da parte di un terzo dei suoi membri.  
14.10 Le riunioni devono essere convocate, con un preavviso di almeno cinque giorni tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni. 
14.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 
14.12 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche a mezzo tele-conferenza, audio-conferenza, comunicazione video scritta in tempo reale (chat) o mezzi analoghi, purché sia rispettato il metodo collegiale, sia consentita l’identificazione dei presenti, la corretta espressione del voto e la corretta verbalizzazione. 
14.13 Le deliberazioni attinenti l'ordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti; mentre, per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
14.14 L'astensione al voto si considera come voto negativo. 
14.15 In caso di parità nei voti prevale il voto del Presidente Onorario (per l'elezione del Presidente) e quello del Presidente (per le altre delibere). 
14.16 Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte, senza diritto di voto, alla partecipazione del Revisore dei Conti. 
14.17 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, rende conto del suo operato, annualmente, all'Assemblea dei Soci.  
14.18 Al Consiglio Direttivo compete: 
- la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, in esercizi corrispondenti all’anno solare; 
- la programmazione, la direzione e l'esecuzione di tutte le attività e le iniziative deliberate;
- l'elaborazione dei progetti ai quali destinare gli eventuali avanzi della gestione, nonché fondi, riserve o capitale raccolti durante ogni esercizio economico finanziario nella misura indicata, la scelta dei quali sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci come disciplinato al precedente art. 13.2;
- l’esame e la decisione circa le domande di ammissione in qualità di Socio e la eventuale espulsione di Soci; 
- la trattazione e la decisione inappellabile di tutte le controversie interne. 
14.19 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o commissioni di studio, nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte eventualmente, in ragione delle particolari materie da trattare ed in qualità di esperti, anche da non Soci. 

  

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente 

15.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a norma del precedente art. 14, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. 
15.2 Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta formalmente e legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; 
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; 
- promuove e coordina le attività deliberate dal Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza e gli atti sociali; 
- sovrintende all'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; 
- garantisce il rispetto delle norme statutarie. 
15.3 Il Presidente è coadiuvato nella sua azione dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.   
15.4 Il Presidente può delegare, per specifici compiti o incarichi, uno o più membri del Consiglio Direttivo. 
15.5 In caso di suo impedimento ovvero di sua assenza il Presidente può essere sostituto dal Vice  Presidente con eguali diritti ed eguali prerogative.  
15.6 In caso di dimissioni del Presidente, sarà sostituito dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente fra i Consiglieri in carica.  


Articolo 16 - Presidente Onorario 

16.1 Presidente Onorario dell’Associazione è Antonio Figari, nato a Genova (GE) il 18 aprile 1981, autore del sito internet www.isegretideivicolidigenova.com e padre fondatore di questa associazione. 
16.2 La carica di Presidente Onorario è a vita salvo rinuncia scritta dallo stesso comunicata al Consiglio Direttivo. 
16.3 Al Presidente Onorario è riservata la tessera sociale numero 1 (uno). 
16.4 La carica di Presidente Onorario non è incompatibile con quella di Presidente dell’Associazione. 
16.5 Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare e votare alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
16.6 Nel caso in cui il Presidente Onorario fosse anche Presidente dell’Associazione il suo voto vale uno.
16.7 Il Presidente Onorario è titolare del simbolo e della denominazione dell'Associazione e ne autorizza l'utilizzo.




Articolo 17 - Segretario

 17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione associativa. 
17.2 Il Segretario ha altresì la funzione di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di curare la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo ed il libro dei Soci dell'Associazione. 



Articolo 18 - Tesoriere

 18.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto preventivo e consuntivo.  



Articolo 19 - Revisore dei Conti

 19.1 Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa. Il Revisore dei Conti può essere anche non Socio.
19.2 Il suo incarico è incompatibile con la carica di Consigliere ed è gratuito ove non stabilito un compenso al momento della sua nomina. 
19.3 Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità associativa ed è rieleggibile al termine del suo mandato. Predispone una relazione tecnica di controllo da sottoporre all'Assemblea dei Soci sul rendiconto consuntivo e sul rendiconto preventivo e, più in generale, sulla regolarità della gestione associativa.  
19.4 Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.  



TITOLO V 
SCIOGLIMENTO - REGOLAMENTI INTERNI - RINVIO ALLA LEGGE




Articolo 20 - Scioglimento

 20.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in sessione straordinaria, con un preavviso non inferiore a venti giorni, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; in tal caso l'Assemblea nominerà un Liquidatore, anche eventualmente non socio, stabilendone i poteri al fine di far fronte ad ogni impegno residuo assunto dall'Associazione e devolvere il patrimonio associativo residuo ad una o più associazioni aventi analoghe finalità. 



Articolo 21 – Regolamenti interni 

21.1 Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con l'adozione specifica di uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e successivamente da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.  



Articolo 22 – Rinvio alla legge 

22.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

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